Le molteplici lacune, generate sul sistema di tassazione sui guadagni del Forex, erano state colmate in parte dall’introduzione del Decreto Legislativo 141/2010, datato 19 settembre 2010 (file 1 allegato), e dall’interpretazione del 6 luglio c.a. rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nella quale si è cercato di chiarificare il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni “spot” e “rolling spot” (roll-over) nel mercato Forex.
Ad oggi le predette ordinanze sono state sopravanzate dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2010, n.141 che è intervenuto cambiando l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N. 102/E del 25 ottobre 2011 (file 2 allegato) ha voluto precisare che per effetto di quest’ultima modifica è ora previsto che i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “roll-over”), rientrano tra i “contratti finanziari differenziali” i quali ai sensi del medesimo testo unico sono considerati strumenti finanziari derivati. Stesso trattamento per quelli di compravendita in valuta che, pur in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata (con conseguente trasformazione della posizione spot in una posizione a termine).
Dall’ultima interpretazione rilasciata dall’Istituto, si apprende che i contratti in esame debbano essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.
Riassumendo brevemente il quadro normativo attuale si deduce che:
• i redditi derivanti dalle precitate operazioni valutarie, devono essere dichiarati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi nel quadro RT – sezione II (Unico) e sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti, e quindi, i differenziali negativi e le minusvalenze generati sono ammessi in deduzione.
• alle plusvalenze derivanti da tali operazioni valutarie deve essere applicata l’imposta sostitutiva del 20,00% (aumento dettato dalla manovra finanziaria estiva che ha portato l’aliquota al 20,00 % dal precedente 12,50%);
• secondo le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2011 – Periodo d’imposta 2011: “in tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera dei Paesi non aderenti all’euro deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali”.
ALLEGATI:
File 1
File 2

